Direttiva macchine

Si analizzano la direttiva macchine e le relative implicazioni pratiche.

Ambito di applicazione

La stessa direttiva macchine [MD] stabilisce cosa si intenda per macchina, e lo fa in maniera apparentemente contraddittoria; tuttavia la definizione va intesa semplicemente come individuazione dell’ambito d’applicazione della direttiva. Semplificando al massimo, la direttiva identifica due diversi tipi di macchina:

  • un insieme azionato da una forza che non sia umana o animale e che comprenda almeno una parte mobile
  • un dispositivo di sollevamento alimentato dalla forza umana diretta

I seguenti sono esempi di non-macchina ai fini della direttiva:

  • una carriola—in quanto azionata a mano
  • un trapano a manovella
  • una macchina da cucire a pedali
  • una pompa di bicicletta
  • un carretto tirato da un asino
  • una pianola elettrica—in quanto non ha parti mobili
  • una cucina a gas

I seguenti sono esempi di macchina ai fini della direttiva:

  • un trapano elettrico
  • una macchina da cucire elettrica
  • un compressore d’aria—anche se le parti mobili non sono a vista
  • un impianto frigorifero
  • una macchina impastatrice
  • un paranco a mano—in quanto usato per sollevare

La direttiva si applica anche ad altre attrezzature, tra cui componenti di sicurezza e accessori, qui non trattate.

Requisiti essenziali

Com’è possibile immaginare, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sono molteplici. Vi sono principi generali, utili dal punto di vista del metodo, e principi speciali applicabili in base alla macchina.

I seguenti sono principi generali tra i requisiti essenziali della MD:

  • stabilire i limiti della macchina, l’uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • individuare i pericoli e le situazioni pericolose che ne derivano
  • stimare i rischi, tenere conto della gravità del danno alla salute e della probabilità che si verifichi
  • valutare i rischi per stabilire se ne sia richiesta una riduzione
  • eliminare i pericoli o ridurre i rischi che ne derivano, applicando le misure della direttiva

Come criterio generale, una macchina dovrebbe essere intrinsecamente sicura per progetto e costruzione, in mancanza, occorre adottare le misure di protezione necessarie e, in ultima istanza, bisogna informare gli utilizzatori dei rischi residui.
Alcuni requisiti dei sistemi di comando sono elencati di seguito:

  • un’avaria nell’hardware o nel software del sistema di comando non deve creare situazioni pericolose
  • gli errori della logica del sistema di comando non devono creare situazioni pericolose
  • la macchina non deve avviarsi in modo inatteso
  • i dispositivi di isolamento (sezionatore blocco porta) devono poter essere bloccati (lucchettabili) nel caso in cui l’operatore non possa verificare l’effettivo costante isolamento da tutte le posizioni cui ha accesso

Assieme

Nel linguaggio della MD, una quasi-macchina è un componente che deve essere assemblato assieme ad altri per ottenere una macchina che svolga una certa funzione. Nel caso degli impianti frigoriferi, il compressore, l’evaporatore e la valvola solenoide sono quasi-macchine, in quanto dispositivi compiuti e tuttavia inutilizzabili da soli.
Un assieme di quasi-macchine (componenti), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, è considerato una macchina e pertanto ricade nella direttiva. Ne deriva che chi assembla un impianto frigorifero a partire dai componenti è soggetto a tutti gli obblighi della MD, in particolare, non è sufficiente creare una cartellina con le certificazioni dei componenti utilizzati.

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6 comments on “Direttiva macchine
  1. simone ha detto:

    quindi serve un autorizzazione per l’avvio del macchinario?

    • Prima dell’immissione in commercio della macchina, è necessaria l’etichettatura e la dichiarazione di conformità, dalle quali si evince che il costruttore ha adempiuto a tutti gli obblighi. Per alcune categorie di macchine, inoltre, il costruttore è soggetto alla vigilanza di un ente notificato.

  2. Fabio Beatrici ha detto:

    Perchè un impianto frigorifero è considerato macchina mentre una centrale termica condominiale non viene presa in considerazione?
    Grazie.

    • Emidio Barsanti ha detto:

      Caro Fabio, grazie per l’intervento.
      Io credo che una centrale termica condominiale sia soggetta alla direttiva macchine, che si somma a tutte le altre norme specifiche applicabili alle centrali termiche.

  3. Cristina Carletti ha detto:

    Un impianto frigorifero centralizzato di un supermercato, costituito da una centrale che alimenta un certo numero di banchi, è sufficiente che abbia le targhette di banchi e centrali o deve avere una etichetta dell’impianto inteso come insieme di centrale+banchi+tubi+…?
    E’ diversa la situazione del la centrale è di Cat.II, III o IV?
    Grazie

    • Emidio Barsanti ha detto:

      Gent.ma ing. Carletti, La ringrazio per l’intervento sul blog.
      Se la centrale ha già la sua dichiarazione CE come macchina, non come parte di macchina, allora è già dichiarata sicura e l’ulteriore dichiarazione d’insieme può essere sostituita a mio avviso da una dichiarazione dell’installatore di conformità dell’impianto alla regola dell’arte in base al DM 37/2008.