Nuovo regolamento F-gas

Il nuovo regolamento UE n. 517/2014 del 16 aprile 2014, in vigore dal 9 giugno 2014, modifica la normativa precedente sugli F-gas.

I regolamenti comunitari divengono legge in tutti gli stati membri nel momento di entrata in vigore, senza necessità di eventuali misure di esecuzione, e automaticamente sostituiscono le disposizioni nazionali contrastanti.

In questo caso, gli effetti pratici si avranno a partire dal primo gennaio 2015, data in cui sarà abrogato il precedente regolamento CE n. 842/2006.

Dal punto di vista della refrigerazione industriale e commerciale, vi sono tre novità fondamentali.

  • Riduzione del 79% degli F-gas, gradualmente dal 2015 sino al 2030, phase-down.
  • Criteri basati sull’effetto serra complessivo del refrigerante contenuto all’interno del circuito.
  • Restrizioni specifiche in base all’applicazione, all’effetto serra, e alla capacità frigorifera.

Riduzione graduale

La quantità massima di F-gas introdotti sul mercato dell’Unione europea sarà ridotta gradualmente a partire dal 2015 e sino al 2030, per scendere a questa data sotto il 21% del valore di riferimento, definito come la media delle quantità introdotte sul mercato dal 2009 al 2012.

Le quantità massime, il valore di riferimento, e le quote per l’immissione in commercio degli F-gas sono calcolate come quantità aggregate di tutti i tipi di F-gas, espresse in tonnellate di CO2 equivalente; in altre parole, si considera la massa in kg di ciascun gas, moltiplicata per il GWP del gas stesso espresso in kg di CO2 equivalente. Come esempio, un chilogrammo di R404A ha un GWP di quasi quattro tonnellate di CO2 equivalente, per cui una tonnellata di R404A pesa nella media quasi come 4000 tonnellate di CO2 equivalente. Il GWP, global warming potential, è il potenziale di riscaldamento globale; il contributo di un gas all’effetto serra, in proporzione all’effetto della CO2, il cui potenziale di riferimento è pari a 1.

Di qui al 2030 l’Unione europea ridurrà quindi del 79% l’effetto serra delle nuove attrezzature introdotte sul mercato e dei gas utilizzati per le ricariche.

AnniMassima quantità
2015100 %
2016-1793 %
2018-2063 %
2021-2345 %
2024-2631 %
2027-2924 %
203021 %
Quantità massima di F-gas immesso sul mercato, per gli anni in tabella, rispetto al periodo di riferimento 2009-2012

Criterio dell’effetto serra

Ai fini del nuovo regolamento, per ciascun circuito frigorifero si considera l’effetto serra complessivo del refrigerante contenuto all’interno, per cui occorre moltiplicare la massa in kg per il GWP del tipo di refrigerante contenuto. Nel regolamento precedente si considerava solo la massa, non tenendo conto dei differenti GWP degli F-gas. Un gran passo avanti!

Riguardo ai libretti e alla ricerca delle perdite, i nuovi obblighi sono elencati di seguito.

TipoCarica Q in
t di CO2 eq
ErmeticitàObblighi derivanti
q0Q<5qualunquenessuno
q15≤Q<10ermeticonessuno
q25≤Q<10non ermeticolibretto
ricerca annuale perdite
q310≤Q<50qualunquelibretto
ricerca annuale perdite
q450≤Q<500qualunquelibretto
ricerca semestrale perdite
q5500≤Qqualunquelibretto
ricerca trimestrale perdite
centralina cercafughe

La prima colonna in tabella è una classificazione soggettiva dell’autore del presente articolo del blog.

La dicitura “ermetico” si riferisce a un “sistema ermeticamente sigillato”, definito dal regolamento come un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

Il simbolo < sta per minore, il simbolo ≤ sta per minore o uguale.

Le cariche sono rapportate alle tonnellate di CO2 equivalente; segue una tabella di conversione per alcuni refrigeranti.

RefrigeranteComposizioneGWPConversione in kg di refrigerante a partire dalle tonnellate di CO2 equivalente
15104050500
R326751.487.4014.859.274.0740
R12535000.285
1.42 2.8511.414.2142
R134a14300.6993.496.9927.934.9349
R143a44700.2231.112.238.9411.1111
R404AR-125/143a/134a (44/52/4)39220.2541.272.5410.112.7127
R407AR-32/125/134a (20/40/40)21070.4742.374.7418.923.7237
R407CR-32/125/134a (23/25/52)17740.5632.815.6322.528.1281
R407FR-32/125/134a (30/30/40)18250.5472.735.4721.927.3273
R410AR-32/125 (50/50)20880.4782.394.7819.123.9239
R507AR-125/143a (50/50)39850.2501.252.5010.012.5125

Le conversioni sopra sono arrotondate per difetto alla terza cifra significativa; la ricerca della precisione estrema non ha senso, tenuto conto che i valori del nuovo regolamento sono presi dalla quarta relazione di valutazione IPCC, differenti significativamente dalla norma EN-378 e dal precedente regolamento, entrambi basati sulla terza valutazione IPCC.

Ove presente una centralina cercafughe, la frequenza dei controlli può essere dimezzata. Sopra le 500 tonnellate di CO2 equivalente, le centraline devono inviare gli allarmi.

Fino al 31 dicembre 2016 restano esentati dalla ricerca delle perdite gli impianti di qualsiasi tipo fino a 3 kg di refrigerante, e quelli ermetici fino a 6 kg di refrigerante; in pratica si prolunga la validità del precedente regolamento per questi impianti esenti.

Restrizioni specifiche

In base all’effetto serra del tipo di refrigerante, all’applicazione, e all’utilizzo, sono stabiliti i seguenti divieti.

Descrizione dell'impiantoGWP del tipo di refrigeranteData del divieto
Frigoriferi e congelatori domestici1501° gennaio 2015
Frigoriferi e congelatori per uso commerciale25001° gennaio 2020
1501° gennaio 2022
Apparecchiature fisse di refrigerazione, eccetto quelle per raffreddare prodotti sotto i -50 °C25001° gennaio 2020
Centrali frigorifere per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW, tranne il circuito primario di sistemi a cascata, in cui possono essere usati refrigeranti con GWP inferiore a 15001501° gennaio 2022
Sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 kg di refrigerante7501° gennaio 2025

Per uso commerciale, il regolamento intende qualsiasi impiego nei negozi al dettaglio e nella ristorazione.

Per apparecchiature fisse di refrigerazione, il regolamento intende impianti solitamente non in transito durante il funzionamento, e comprende i sistemi movibili di climatizzazione.

La restrizione sulle centrali è tagliata su misura per gli impianti a CO2 in cascata con l’R134a; mentre quella sui condizionatori è per l’R32; del resto il regolamento chiarisce alla premessa (4) che intende evitare l’uso di tali gas [ad alto GWP] laddove esistono tecnologie alternative sicure e efficienti.

In parallelo al divieto d’immissione sul mercato di nuovi impianti, a partire dal primo gennaio 2020, sarà proibito ricaricare gli impianti esistenti con refrigeranti aventi GWP pari o superiore a 2500, quando la carica totale dell’impianto ecceda le 40 tonnellate di CO2 equivalente; resta l’esclusione per gli impianti che raffreddano prodotti sotto i -50 °C. Il limite si riferisce alla carica totale del sistema e non alla ricarica eseguita; ad esempio non sarà consentito ricaricare un solo grammo di R404A agli impianti aventi 11 kg o più di carica.

Sarà possibile tuttavia riutilizzare il refrigerante recuperato dall’impianto stesso, ovvero rigenerato, ma solo sino al primo gennaio 2030.

Si noti, al contrario, che gli impianti industriali a R134a non saranno soggetti a restrizioni, salvo il phase-down complessivo degli F-gas, che potrebbe portare a un aumento dei prezzi.

Novità minori

I libretti dovranno essere conservati per cinque anni; per lo stesso periodo, il manutentore dovrà tenere copia degli interventi.

I fornitori di refrigerante dovranno tenere copia delle quantità fornite e dei numeri di certificato degli acquirenti.

Le etichette sulle nuove attrezzature, oltre alla quantità di refrigerante espressa in kg, dovranno indicare anche il GWP del refrigerante, complessivo ovvero unitario. Le etichette saranno applicate sul ricevitore o vicino all’attacco di carica.

La stessa informazione dovrà comparire sui manuali e sul materiale pubblicitario, siti web inclusi.

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7 comments on “Nuovo regolamento F-gas
  1. Bonfante Alice ha detto:

    Buongiorno
    avrei una domanda riguardo la dicitura del “sistema ermeticamente sigillato”, nello specifico sulla parte che recita: “che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita”.. è quindi necessario che le macchine definite “ermeticamente sigillate” abbiamo una dichiarazione in tal senso? Autocertificazione o comprovata da qualcosa/qualcuno?

    Cordiali Saluti
    Bonfante Alice

    • Emidio Barsanti ha detto:

      Gent.ma sig.ra Bonfante, la ringrazio per l’intervento.
      L’articolo 4.1 del regolamento indica la clausola ‘purché le attrezzature siano etichettate come ermeticamente sigillate.’
      Per i nuovi impianti, questo sposta sul costruttore la responsabilità di stabilire che gli impianti siano effettivamente ermetici.
      Nel momento in cui il costruttore decide di costruire un impianto ermetico, il relativo requisito si aggiunge alle decine di altri requisiti derivanti da tutte le direttive applicabili e dalle norme armonizzate adottate.
      Dato che è difficile andare a memoria, il costruttore è praticamente obbligato a mantenere un promemoria scritto per ciascuno dei requisiti, in cui si spiega se e come il requisito è stato soddisfatto, oppure perché il requisito non si applica; a meno che il trattamento del requisito sia ovvio a un tecnico del settore.
      Il promemoria può essere estremamente sintetico, ad esempio, in forma di matrice di corrispondenza.
      Il costruttore non è tenuto a presentare un’autonoma dichiarazione in merito alla ermeticità, in quanto il marchio CE, l’etichetta e la dichiarazione di conformità sono già evidenza di conformità, sino a prova contraria.
      Resta ora da stabilire come faccia il fornitore ad essere certo di aver soddisfatto il requisito.
      Il metodo generale consiste nell’affidarsi agli standard (le norme), oppure in mancanza alla prassi consolidata e ai pareri di qualche eventuale associazione.
      A mio avviso, qualsiasi criterio ragionevole, adottato diligentemente e in buona fede, può andare.
      Il governo britannico fornisce qualche indicazione in merito: https://www.gov.uk/guidance/f-gas-in-refrigeration-air-conditioning-and-fire-protection-systems .
      C’è anche uno standard ISO 14903:2012 proprio sui giunti degli impianti frigoriferi, con una preview in http://webstore.ansi.org/Previews/PREVIEW_ISO+14903-2012.pdf .

  2. Alessandro Mione ha detto:

    buon giorno
    avrei bisogno di chiarimenti riguardo l’obligo di riparare una perdita segnalata, dopo aver riscontrato un trafilamento di olio su un gruppo con freon 134 a e averlo segnalato sul libretto f-gas (lo strumento cercafughe elettronico non segnalava perdite)mi sono preso l’impegno di monitorare la perdita ed intervenire il prima possibile, sono passati diversi mesi prima di intervenire, e dopo aver scaricato il circuito non risultava nessuna mancanza di freon, il problema e che gli ispettori, giustamente mi contestano il ritardo della riparazione, mi sono limitato nel dire che lo strumento non segnalava nessuna perdita e quindi ritengo che per legge potevo tranquillamente riparare il gruppo non appena possibile come citato nella normative, ma l’ispettore insiste nel dire che dovevo intervenire entro 30 giorni, come posso ripondere?
    sono in torto? dovevo non segnalare il trafilamento di oilo?

    • Emidio Barsanti ha detto:

      Caro Alessandro, Grazie per il commento.
      Se un impianto perde, allora deve essere riparato immediatamente e verificato entro un mese; se invece non perde, allora può essere verificato alla visita successiva prevista per legge.
      Se risulta che hai riparato la perdita, allora avevi l’obbligo di verifica entro un mese; se invece risulta che non la hai riparata, allora non l’avevi.
      Superando ora il significato letterale, in caso di dubbio, conviene verificare l’impianto il prima possibile.

  3. Alessandro Mione ha detto:

    Grazie per la risposta, la riparazione è stata fatta quello che mi contestano è il ritardo nell’intervento.
    buone feste e tanti auguri.

  4. Cristian ha detto:

    Buongiorno, in seguito ad un controllo da parte di un ente certificato ci è stata contestata la frequenza del controllo sui condizionatori in quanto la legge parla di trimestrale, semestrale e annuale e quindi per noi il controllo specifico andava eseguito entro il mese di scadenza. Ad esempio nel caso di un controllo annuale eseguito in data 15 maggio 2016 noi prendevamo come scadenza il mese di maggio e non il 15 di maggio. Esistono dei chiarimenti normativi che specifichino questa cosa?
    Ad esempio in caso di perdita e ripristino la legge parla chiaramente di ulteriore verifica entro 30 gg e non entro un mese.

    • Emidio Barsanti ha detto:

      Caro Cristian, Grazie per il commento.
      In caso di controversia, la parola spetta sempre al giudice adito.
      Purtroppo, non conosco la giurisprudenza di merito e non ho trovato FAQ al riguardo.
      A mio modesto avviso, una qualche tolleranza è inevitabile: si potrebbe accettare un più o meno venti percento sull’intervallo tra i controlli, fatta salva la media imposta.
      Così, per controlli trimestrali, l’intervallo potrebbe andare da tre mesi meno 18 giorni a tre mesi più 18 giorni.
      Ancora a mio modesto avviso, non pare ragionevole considerare il fine mese, nel caso in cui il precedente controllo venga effettuato il primo del mese, poiché si avrebbe una variabilità da due a quattro mesi degli intervalli.
      Per controlli semestrali e annuali, non sforerei comunque più di 18 giorni, in quanto non mi pare giustificabile da esigenze organizzative.